Riforma Permesso Unico di Lavoro: Guida alle Nuove Regole (Direttiva UE 2024/1233)

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Il panorama normativo sull’immigrazione per motivi di lavoro si appresta a cambiare significativamente. È attualmente in fase di esame parlamentare lo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 376) che recepisce la Direttiva (UE) 2024/1233. Questa riforma mira a semplificare l’ingresso e il soggiorno dei lavoratori stranieri, introducendo una procedura unica e rafforzando i diritti dei richiedenti.

Ecco i punti fondamentali che ogni datore di lavoro e lavoratore dovrebbe conoscere.

1. Che cos’è il “Permesso Unico”?

Il provvedimento conferma e integra il sistema del permesso unico di lavoro. Si tratta di un titolo di soggiorno che autorizza il cittadino di un Paese terzo sia a soggiornare regolarmente che a svolgere attività lavorativa sul territorio nazionale. Sulla carta del permesso sarà inserita la specifica dicitura “perm. unico lavoro”.

2. Tempi certi e procedure più rapide

Una delle novità più rilevanti riguarda la riduzione dei tempi burocratici per armonizzarsi ai limiti europei di 90 giorni totali. Il nuovo iter prevede:

  • Nulla osta al lavoro: il termine rimane fissato a 60 giorni per consentire le verifiche dello Sportello Unico.
  • Rilascio del permesso: una volta entrato in Italia, il Questore dovrà rilasciare il permesso entro 30 giorni dal completamento della domanda.
  • Rinnovi: per il rinnovo del permesso unico, il termine generale viene uniformato a 90 giorni.

3. Obblighi di informazione per i datori di lavoro

La riforma pone l’accento sulla trasparenza. I datori di lavoro avranno l’obbligo di informare tempestivamente il lavoratore straniero su:

  • Condizioni di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro.
  • Documenti necessari per la domanda.
  • Garanzie procedurali previste per il lavoratore e per i suoi familiari.
  • Esito e comunicazioni riguardanti l’iter del nulla osta.

4. Chi è incluso e chi è escluso?

La nuova disciplina si applica pienamente ai lavoratori impiegati nell’assistenza familiare o socio-sanitaria (badanti e baby-sitter), anche se assunti “fuori quota”.

Restano invece escluse diverse categorie che godono di regimi specifici, tra cui:

  • Lavoratori autonomi e investitori.
  • Nomadi digitali e lavoratori da remoto.
  • Personale in trasferimento intra-societario.
  • Stranieri sotto protezione temporanea, speciale o per motivi di salute.

5. Entrata in vigore

Sebbene lo schema sia già stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri (20 gennaio 2026), le nuove disposizioni diventeranno ufficialmente efficaci a decorrere dal 22 maggio 2026.

Fonte ufficiale:

  • Senato della Repubblica – XIX Legislatura, Atto del Governo n. 376: “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233…” trasmesso il 21 gennaio 2026