Statuto Associazione Universarte

STATUTO

Art. 1. Costituzione e denominazione

È costituita l’Associazione senza scopo di lucro:

“ASSOCIAZIONE UNIVERSARTE”

L’Associazione ha sede in Frasso Sabino, Voc. San Pietro SNC – CAP 02030

L’Associazione ha struttura e contenuti democratici, non ha fini di lucro ed è apolitica e asindacale, la sua durata è a tempo indeterminato.

L’Associazione è regolata dal presente Statuto che è strumento indispensabile ed irrinunciabile per tutti gli iscritti; lo Statuto regola la vita degli associati, ne disciplina i rapporti interni e quelli nei confronti di terzi. La variazione della sede non comporta la modifica del presente statuto.

Art. 2. Scopi e finalità

L’associazione assume come propri i seguenti scopi:

  • Diffondere la cultura artistica, musicale, teatrale, ambientale, archeologica ed il suo alto valore educativo in tutti gli ambiti socio culturali e con tutti gli strumenti più idonei;
  • Promuovere ed organizzare concerti, spettacoli, festival, manifestazioni, stage, mostre pittoriche e fotografiche, seminari, proiezioni di video e film, corsi rivolti a tutti gli ambiti culturali e a tutte le fasce di età, percorsi di educazione ambientale, conoscenza, sensibilizzazione e pratica delle tematiche ecologiche, quali riuso dei materiali, risparmio energetico e delle risorse del territorio, tutela e rispetto dell’ambiente, concorsi, incontri, percorsi di conoscenza culinaria, convegni feste e rassegne nell’ambito territoriale, nazionale ed internazionale in cui l’Associazione opera ed oltre, senza preclusioni di sorta, onde garantire una capillare diffusione della cultura anche al di fuori dei circuiti tradizionalmente noti;
  • Diffondere il patrimonio artistico, culturale, ambientale, archeologico e ricreativo in generale; si intende, inoltre, seguire un costante lavoro di promozione e conoscenza di differenti realtà e culture;
  • Istituire corsi di avviamento alla Musica, Strumentale e Corale, al Teatro, Scuole di teatro, musica pittura scultura e tutte le arti figurative, formazione e sensibilizzazione del pubblico, eventi, attività di animazione ed intrattenimento, diffusione di spettacoli teatrali, letterari, performance live, stage e promozione di nuovi talenti in campo artistico, mostre fotografiche, visite presso musei e mostre, con i propri soci ed anche se promosse ed organizzate da altre associazioni, Enti Pubblici e privati;
  • Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie arti, nella musicoterapia nella pratica teatrale, e nei processi di socializzazione, un sollievo al proprio disagio;
  • Promuovere scambi culturali con altre associazioni di altre regioni e di altri stati o paesi;
  • Pubblicare per i soci libri, riviste, bollettini (anche on-line), atti di convegni, materiali audio e video, organizzare incontri in occasione di festività, ricorrenze ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale aderente agli scopi dell’associazione, attuare ogni altra attività, connessa agli scopi istituzionali, necessaria od opportuna al fine del raggiungimento delle finalità associative;
  • Creare un tessuto associativo nel quale realizzare iniziative specifiche fornendo agevolazioni e servizi di informazione sulle attività svolte;
  • L’associazione può stipulare convenzioni con Enti Pubblici o privati dando vita a programmi di attività, che nelle varie sedi, possono assumere caratteristiche peculiari. A tal fine potranno essere costituiti gruppi appositi di lavoro formati da soci dell’associazione e rappresentanti degli Enti Pubblici o Privati nazionali e internazionali con cui verrà sottoscritta una convenzione che si rendesse necessaria per incrementare le attività di cui ai precedenti punti 1),2),3) e 4).

Art. 3. Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  1. a) quote associative ordinarie annuali da parte degli associati fondatori e degli associati ordinari;
  2. b) quote associative supplementari o straordinarie e versamenti e/o contributi degli Associati onorari;
  3. c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
  4. d) erogazioni liberali e oblazioni;
  5. e) contributi di enti pubblici e privati ed erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dalla Comunità Europea;
  6. f) rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
  8. h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
  9. i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permute e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Art. 4. Classificazione degli Associati

Gli associati si distinguono in:

  1. a) associati fondatori;
  2. b) associati ordinari;
  3. c) associati onorari
  4. d) associati giovani.

Sono associati fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione e svolgono attività all’interno di essa. I soci fondatori non sono eleggibili e fanno parte di diritto del Consiglio direttivo.

Sono associati ordinari coloro che collaborano attivamente all’interno dell’Associazione per la realizzazione degli scopi di cui all’articolo 2.

Sono associati onorari coloro che sostengono l’attività dell’Associazione e che concorrono alla salvaguardia del patrimonio associativo.

Sono associati giovani gli iscritti di età inferiore ai 18 anni, essi non hanno diritto di voto in assemblea.

Fra tutti gli associati, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati sono tenuti al rispetto integrale delle norme che regolano il presente statuto nonché ad eventuali altre norme emanate con Regolamento Interno.

L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

Art. 5. Domanda di ammissione

La domanda di ammissione va redatta in carta libera ed al suo interno devono essere contenuti i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente, con sottoscrizione di impegno a rispettare integralmente lo statuto dell’Associazione.

Art. 6. Servizi agli associati

Gli associati hanno diritto di usufruire dei servizi dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa.

Art. 7. Obblighi degli associati

Tutti gli associati hanno l’obbligo primo di rispettare le norme ed i principi che regolano la vita e l’attività dell’Associazione.

Gli associati fondatori e gli associati ordinari versano mensilmente una quota sociale così come previsto dall’art.3.

Art. 8. Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde:

  • per decesso;
  • per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell’anno;
  • per esclusione, deliberata dall’assemblea degli associati, per gravi motivi: mancata contribuzione alla realizzazione degli scopi statutari, mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto, comportamento che crei danno morale e/o materiale all’Associazione, morosità nei pagamenti delle quote associative. Contro tale esclusione può, nel caso in cui esso sia stato formato, essere presentato ricorso al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla delibera di esclusione.

L’associato ordinario decade dalla carica in caso di assenza continua dall’attività o in caso di presenza saltuaria senza presentazione di idonea giustificazione.

Art. 9. Assemblea degli associati

L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L’assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria tre volte all’anno, per l’approvazione del rendiconto contabile, in apertura dell’anno di attività per l’approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo ed in chiusura dell’anno di attività. L’assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, fornisce inoltre indicazioni non vincolanti al Consiglio direttivo per l’organizzazione dell’attività annuale.

L’assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 2/3 degli associati aventi diritto.

L’assemblea delibera, inoltre, sulla nomina di due rappresentanti all’interno del Consiglio Direttivo.

L’assemblea elegge, eventualmente il collegio dei probiviri.

L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’Ordine del giorno dettagliato.

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei almeno tre quarti degli associati.

L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente dell’assemblea e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; in tale caso il presidente dell’assemblea può scegliere due scrutatori fra i presenti.

L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 10. Consiglio direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto dagli associati fondatori, di diritto (e dunque non eleggibili) e da almeno 2 (due) membri, nominati dall’Assemblea. Il Consiglio direttivo, ad eccezione degli associati fondatori resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta due dei membri ne faccia richiesta e comunque non meno di tre volte all’anno (due per l’apertura e la chiusura dell’anno di attività e almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto contabile e per verifica sociale), su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio direttivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

  1. a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati;
  2. b) adottare provvedimenti disciplinari;
  3. c) compilare il rendiconto contabile sia esso preventivo che consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
  4. d) fissare la quota ordinaria di ammissione;
  5. e) stabilire eventuali quote suppletive;
  6. f) eleggere, fra i membri del Consiglio direttivo stesso, il Presidente del Consiglio direttivo, il Vicepresidente, l’Amministratore e Tesoriere, il Segretario, l’Archivista;
  7. g) gestire l’ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;
  8. h) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione;

Le cariche all’interno del Consiglio direttivo hanno durata quinquennale e sono rieleggibili più volte consecutivamente.

Le cariche di consigliere e le cariche all’interno del Consiglio direttivo sono gratuite, sono ammessi eventuali rimborsi spese, opportunamente documentati.

Al Consiglio direttivo compete la formulazione e la proposta dei programmi artistici e tutto quanto serva per la crescita culturale dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo può proporre la modifica dello Statuto Sociale.

Art. 11. Il Presidente del Consiglio direttivo

Il presidente rappresenta l’associazione e coordina i lavori dell’Assemblea. Spetta al Presidente:

  • Presiedere le riunioni dell’Assemblea degli associati e del Consiglio di Presidenza;
  • Curare i rapporti con Organismi Statali, Regionali, Locali e con tutti quegli Enti e quelle Organizzazioni di volta in volta contattati; congiuntamente con l’Amministratore ed il Vice Presidente cura e predispone le relazioni annuali ed i Bilanci da presentare all’Assemblea dei Soci. Provvede alla firma dei mandati; rilascia ricevute e quietanze presso Istituti di Credito e Pubblica Amministrazione.

Art. 12. Il Vice Presidente

Il Vice Presidente ha il compito di sostituire il Presidente ogni qual volta si rendesse necessario, in tutte le sue funzioni stabilite dall’articolo precedente.

Congiuntamente con l’Amministratore ed il Presidente cura e predispone le relazioni annuali ed i bilanci da presentare all’Assemblea degli associati.

Art. 13. L’amministratore e tesoriere

L’amministratore e tesoriere cura l’attività finanziaria dell’Associazione e predispone congiuntamente con il Presidente ed il Vice Presidente le relazioni annuali ed i Bilanci da presentare all’Assemblea degli associati.

Art. 14. Il segretario

Il segretario redige i verbali delle Assemblee degli associati e delle riunioni del Consiglio direttivo.

È inoltre competenza del segretario:

  • tenere aggiornato il registro dei soci;
  • raccogliere e conservare con cura recensioni e materiale riguardante l’attività dell’Associazione;
  • aggiornare il Registro di Protocollo nell’atto dell’invio e del ricevimento della corrispondenza.

Art. 15. L’archivista

All’archivista spetta la classificazione, la conservazione ed il reperimento di tutti i documenti inerenti all’Associazione.

Art. 16. Il collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da tre associati eletti dall’assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisione di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Le cariche relative all’appartenenza al Collegio dei Probiviri sono gratuite.

Art. 17. Rendiconto contabile

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.

Art. 18. Patrimonio Sociale

Formano il Patrimonio Sociale i beni mobili ed immobili ed i valori che per acquisti, lasciti o donazioni vengano comunque in possesso dell’Associazione. Inoltre formano patrimonio tutte le partiture musicali, comprese quelle di non esclusiva proprietà dell’Associazione, in quanto le stesse costituiscono patrimonio culturale e strumento di realizzazione degli scopi statutari.

Art. 19. Spese generali

Alle spese generali e correnti per il normale funzionamento dell’Associazione si provvede con le entrate descritte nel precedente articolo 3. Tra le spese correnti, oltre quelle di gestione ed amministrazione, sono considerate anche quelle relative alla realizzazione degli scopi di cui all’art. 2.

Art. 20. Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 22. Modifiche allo statuto. Scioglimento

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea in sede straordinaria con la presenza di almeno 2/3 degli Associati aventi diritto e ratificate dal Consiglio direttivo con la presenza di almeno 4 membri o comunque con l’approvazione di almeno 3 associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o devoluti per finalità di utilità generale.

Art. 23. Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Roma, lì 26.07.2010